REGOLE ATTUALI |
NUOVE REGOLE |
Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca. |
Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi: |
È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente |
La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate |
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente |
Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente |
In assenza di una specifica previsione normativa, l’eventuale “contagio” dello stato di default, in caso di obbligazioni congiunte, è rimesso alla discrezionalità della banca |
Con riferimento alle obbligazioni, congiunte, contratte solidalmente da più debitori, sono previste alcune nuove regole di contagio del default: |
Sulla base delle nuove regole, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni, con conseguente segnalazione in Centrale Rischi di Banca D’Italia e, quindi, difficoltà all’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.
La Banca, tramite la tua Filiale o il tuo Gestore, è a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornirti tutto il supporto necessario.
Normativa di riferimento:
-EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
-EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017